Art. 42.

      1. L'articolo 697 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 697. - (Cessazione del vincolo). - Il vincolo termina, oltre che alla scadenza del termine indicato nell'atto costituivo, con la revoca dell'amministrazione di sostegno o con la morte del beneficiario.
      Il giudice tutelare può autorizzare con decreto la cessazione del vincolo su istanza motivata di uno dei disponenti o dell'amministratore di sostegno».

      2. La rubrica della sezione II del capo VI del titolo III del libro secondo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del patrimonio con vincolo di destinazione».